L’Arcigay della provincia di Cremona esprime la propria soddisfazione per la sensibilità dimostrata dal Consiglio Comunale di Rivolta d’Adda nell’approvare la mozione presentata dal Consigliere Comunale Mino Melini e sostenuta dal Sindaco Fabio Calvi, riguardante l’istituzione del Registro delle Unioni Civili. Il Consiglio Comunale ha dato il via libera al riconoscimento delle cosiddette “coppie di fatto”, aprendo la strada ad una equiparazione tra i conviventi, anche dello stesso sesso, e le coppie sposate, almeno nell’accesso ad alcuni servizi regolati a livello comunale.
Con questo atto, le coppie conviventi da almeno un anno, anche dello stesso sesso, potranno vedere riconosciuto il proprio legame; un segno di rispetto verso forme di convivenza fondate sull’amore e sulla solidarietà, che non trovano riconoscimento nella normativa nazionale. Nonostante spetti al legislatore statale la creazione di uno status giuridico nuovo, il Consiglio Comunale di Rivolta d’Adda ha dimostrato la propria disponibilità a garantire, almeno a livello locale, alcuni importanti diritti anche per le coppie non sposate. Con l’approvazione della proposta il Consiglio Comunale, oltre ad impegnare la Giunta all’istituzione del Registro delle Unioni Civili, ha sostenuto la necessità di assicurare a chi si iscriverà al Registro “l’accesso a tutti i procedimenti, benefici e opportunità amministrative di varia natura, alle medesime condizioni riconosciute dall’ordinamento alle coppie sposate o assimilate”. Auspichiamo che anche altri comuni della Provincia seguano il virtuoso esempio di Rivolta d’Adda.
Gabriele Piazzoni – Il Presidente Arcigay Cremona “La Rocca”
Il testo della mozione approvata
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
Al Segretario Comunale del Comune di RIVOLTA D’ADDA
IL Sottoscritto GIACOMO MELINI Consigliere Comunale di RIVOLTA DELLE IDEE presenta la seguente mozione e chiede che venga iscritta all’Ordine del Giorno del Consiglio Comunale di Rivolta d’Adda.
Oggetto: MOZIONE PER L’ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI
PREMESSO che il fenomeno delle “unioni civili” o “unioni di fatto” trova un sicuro fondamento costituzionale negli articoli 2 e 3 della Costituzione in quanto l’unione civile non si pone in contrasto con la famiglia così come riconosciuta e garantita
dalla Costituzione all’art. 29. Posto che “la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio” e pertanto, nel riconoscere e sottolineare il valore e l’importanza della famiglia, non esclude all’evidenza il sorgere o l’esistenza di atti e formazioni sociali (previste e tutelate dall’art. 2 della Costituzione) le cui finalità siano ritenute meritevoli di tutela e non contrastanti con i principi costituzionali;
PREMESSO che il Consiglio d’Europa ha raccomandato agli Stati membri dell’Unione di considerare l’orientamento sessuale al pari dei motivi di discriminazione punibili dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (raccomandazione n. 1474 del 2000);
CONSIDERATO che già da tempo è stato ritenuto che l’ambito di operatività, e quindi di riconoscimento e tutela costituzionale, dell’art. 2 della Costituzione si estende sicuramente alla fattispecie della famiglia di fatto dal momento che, come rilevato anche dalla Corte Costituzionale, un consolidato rapporto, ancorché di fatto, non appare, anche a sommaria indagine, costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali e alle conseguenti, intrinseche manifestazioni solidaristiche (art. 2 Costituzione) (Corte Costituzionale 18.11.1986, n. 237);
CONSIDERATO, altresì, che ancorché la creazione di un nuovo status personale non può che spettare al legislatore statale,
deve riconoscersi al Comune, in proposito, la possibilità di operare in materia nell’ambito dei principi e delle regole fissate dalla legislazione statale e per le finalità ad esso assegnate dall’ordinamento;
CONSIDERATO inoltre il ruolo rivestito dal Comune, con pienezza di poteri, per il perseguimento dei compiti afferenti alla comunità locale, ai sensi del D.L.vo 267/2000;
RILEVATO, pertanto, che fermi restando i registri previsti dalla legge e dal regolamento anagrafico, il Comune possa istituire
uno o più registri per fini diversi ed ulteriori rispetto a quelli propri dell’anagrafe organizzati secondo dati ed elementi
obbligatoriamente contenuti nei pubblici registri anagrafici e che tali registri non hanno alcuna interferenza con i registri
anagrafici;
CONSIDERATO, pertanto, che l’iscrizione in tali registri particolari non viene affatto ad assumere carattere costitutivo
di status ulteriori e quindi di riconoscimento di poteri o doveri giuridici diversi da quelli già riconosciuti dall’ordinamento agli stessi soggetti, ma solo un effetto di pubblicità ai fini ed agli scopi che l’Amministrazione Comunale ritiene meritevoli di tutela;
RITENUTO che tali ulteriori fini siano da ravvisare nell’equiparazione dalle coppie formate da persone unite civilmente a quelle sposate e assimilate, agli effetti dei pari riconoscimenti alle prime, alle medesime condizioni, dell’accesso a tutti i procedimenti, benefici e opportunità amministrativi previsti dall’ordinamento comunale a favore delle seconde;
RITENUTA, pertanto, l’opportunità per i motivi innanzi espressi di disporre la tenuta, presso un apposito ufficio, di un registro dove iscrivere, seguendo la distinzione operata dalla Legge, le persone legate da vincoli non “legali” (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela), ma solamente affettivi e/o reciproca solidarietà;
CONSIDERATO quindi che un registro delle unioni civile sarebbe una scelta di grande civiltà in quanto contribuirebbe all’integrazione nella nostra città di molte coppie di fatto ed eviterebbe limitazioni di diritti a livello locale (ad esempio, partecipazione ad una gara per l’assegnazione di un alloggio popolare) e che il riconoscimento di tali unioni costituisce un atto di rispetto verso forme durature di convivenza fondate sull’amore e sulla solidarietà le quali non attentano alla famiglia tradizionale né deprimono il valore del matrimonio;
Tutto ciò premesso e considerato, Il Consiglio Comunale di Rivolta d’Adda sostiene:
1) per le motivazioni esposte in premessa e ad al fine di consentire il pieno sviluppo della persona, di istituire il registro delle unioni civili presso un apposito ufficio comunale, individuato dalla Giunta Comunale, con apposito atto;
2) di tutelare, nell’ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, la piena dignità dell’unione civile e promuoverne il pubblico rispetto;
3) di assicurare, nell’ambito delle proprie competenze e compatibilmente con la normativa vigente l’accesso a tutti i procedimenti, benefici e opportunità amministrative di varia natura, alle medesime condizioni riconosciute dall’ordinamento alle coppie sposate o assimilate;
4) di adottare tutte le iniziative utili per stimolare il recepimento nella legislazione statale delle unioni civili, al fine di garantire i principi di libertà individuale ed assicurare in ogni circostanza la parità di condizione dei cittadini;
5) di dare atto che il registro sopra citato non ha alcuna relazione o interferenza con i registri anagrafici e di stato civile o alcuna connessione con l’ordinamento anagrafico o di stato civile e che viene tenuto dall’Amministrazione Comunale nel rispetto della legge 675/96;
6) di fissare i seguenti criteri ai quali la Giunta dovrà attenersi nel regolare la tenuta del registro:
a) l’iscrizione nello stesso può essere richiesta da:
1. due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, non legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione,
tutela, ma da vincoli affettivi, coabitanti da almeno un anno ed aventi dimora abituale nel Comune di Rivolta d’Adda;
2. due persone maggiorenni, coabitanti da almeno un anno per motivi di reciproca assistenza morale e/o materiale ed aventi dimora abituale nel Comune di Rivolta d’Adda;
b) le iscrizione nel registro avvengono solamente sulla base di una domanda presentata congiuntamente dagli interessati all’Ufficio Comunale competente e corredata della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti sopra indicati ai numeri 1) e 2) lettera a);
c) il venire meno della situazione di coabitazione e di dimora abituale nel Comune di Rivolta d’Adda e della reciproca assistenza morale e/o materiale produce la cancellazione dal registro, la quale avviene altresì dietro richiesta di uno o entrambe le persone interessate previa verifica da parte dell’ufficio competente;
d) per i fini consentiti dalla legge ed a richiesta degli interessati, l’Ufficio Comunale competente attesta ’iscrizione nel registro.
Rivolta d’Adda, 7 ottobre 2011
Giacomo Melini Consigliere Comunale di RIVOLTA DELLE IDEE
www.rivoltadelleidee.net
rivoltadelleidee@gmail.com